Art. 783 c.p.c. — Vendita di beni ereditari
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[1]La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti.
[2]La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva