Art. 783 c.p.c. — Vendita di beni ereditari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →
[1]La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il ((giudice)), con decreto motivato, non disponga altrimenti. 88
[2]La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
88Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 89 su Normattiva