Art. 811 c.p.c. — Sostituzione di arbitri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva