Art. 818 c.p.c. — Provvedimenti cautelari
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[1]Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari.
[2]Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva