Art. 830 c.p.c.Decisione sull'impugnazione per nullita'

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[1]Il pretore, il tribunale o la corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del giudizio arbitrale e della sentenza, e, se la causa e' in condizione di essere decisa, pronuncia anche sul merito. Se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione, il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttore.

[2]In pendenza del giudizio il pretore, il tribunale o la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecuzione della sentenza impugnata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art830 · fonte su Normattiva