Cognizione ordinaria
Comparsa di costituzione e risposta
ex artt. 166 e 167 c.p.c.
Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
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Prima del deposito
- Art. 166: costituzione almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nella citazione, depositando la comparsa con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti.
- Artt. 167 e 38: domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ed eccezioni di incompetenza vanno proposte, a pena di decadenza, nella comparsa tempestivamente depositata.
- Art. 38: l’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non indica il giudice che la parte ritiene competente.
- Art. 269: per chiamare un terzo occorre dichiararlo nella comparsa e chiedere lo spostamento della prima udienza; il giudice fissa la nuova udienza con decreto nel termine dell’art. 171-bis, e la citazione al terzo è notificata a cura del convenuto.
- Il modello non verifica i termini né calcola le scadenze.
Ambito e revisione
Costituzione del convenuto davanti al tribunale nel rito ordinario, con incompetenza, prescrizione e inadempimento dell’attore già scritti come eccezioni. Riti speciali e procedimento semplificato richiedono un adattamento. Non calcola termini.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.