Cognizione ordinaria
Seconda memoria integrativa
ex art. 171-ter, primo comma, n. 2, c.p.c.
Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.
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Prima del deposito
- Art. 171-ter, primo comma, n. 2: deposito almeno venti giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza. È l’ultima memoria in cui indicare i mezzi di prova e produrre i documenti.
- Art. 244: la prova per testimoni si deduce indicando specificamente le persone da interrogare e i fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere interrogata.
- Art. 230: l’interrogatorio formale si deduce per articoli separati e specifici. Serve a provocare la confessione, cioè la dichiarazione della verità di fatti sfavorevoli alla parte interrogata e favorevoli all’altra (art. 228 c.p.c. e art. 2730 c.c.).
- Art. 210: l’esibizione si ordina negli stessi limiti dell’ispezione (art. 118); la spesa è anticipata dalla parte che la chiede.
- Art. 87 disp. att.: i documenti prodotti dopo la costituzione si depositano telematicamente e il loro elenco va comunicato alle altre parti; il d.m. 110/2023 (art. 2) chiede di numerarli in ordine progressivo e di denominarli secondo il contenuto.
- Art. 183, quarto comma: all’udienza il giudice provvede sulle richieste istruttorie e fissa il calendario; l’udienza per l’assunzione delle prove ammesse è fissata entro novanta giorni.
- Art. 170, quarto comma, e art. 196-quater disp. att.: l’atto si comunica mediante deposito telematico nel fascicolo informatico.
- D.M. 7 agosto 2023, n. 110, art. 3: nelle cause di valore inferiore a 500.000 euro le memorie stanno entro 50.000 caratteri, spazi esclusi, salvo le deroghe motivate dell’art. 5; il mancato rispetto non comporta invalidità ma può essere valutato ai fini delle spese (art. 46 disp. att.). Verificare eventuali aggiornamenti del decreto.
- Il modello non calcola le scadenze: i termini si contano a ritroso dall’udienza; verificare il computo, soprattutto quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo (art. 155).
Ambito e revisione
Seconda memoria del giudizio ordinario davanti al tribunale, con prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della pubblica amministrazione, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione. Giuramento, verificazione e querela di falso richiedono un adattamento. Procedimento semplificato e riti speciali seguono altre regole. Non calcola i termini.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.