Art. 10 c.p.p.
Competenza per reati commessi all'estero
Se il reato e' stato commesso interamente all'estero, la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. ((1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del tribunale o della corte di assise di Roma quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.)) 235 ((In tutti gli altri casi, se)) non e' possibile determinare nei modi indicati ((nei commi 1 e 1-bis)) la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. 235 Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2016, n. 131
235Il D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Testo vigente dal 17 maggio 2016, tuttora in vigore · versione 226 su Normattiva