Art. 102 c.p.p. — Sostituto del difensore
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Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, puo' designare un sostituto. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva