Art. 110 c.p.p.Forma degli atti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art110 · fonte su Normattiva