Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - In genere - Accompagnamento coattivo del querelante - Potere del giudice di disporlo - Divieto nei casi in cui la mancata comparizione integri remissione tacita di querela - Estensione anche ai casi in cui l'imputato abbia ricusato tale remissione - Denunciata violazione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato a ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Venezia, sez. pen. dibattimentale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante in caso di mancata comparizione all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui ciò integri remissione tacita di querela, ove consentita. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice nel senso che il divieto previsto si applichi solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione di querela sia stata ricusata dall’imputato. Rispetto al generale potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo, previsto dal precedente comma 1, il nuovo comma 1-bis introduce, infatti, un’eccezione al fine di escludere che il giudice possa disporre detta misura limitativa della libertà personale a carico del querelante che, non comparendo, abbia manifestato implicitamente la volontà di rimettere la querela. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’imputato ricusi la remissione della querela, a fronte della mancata estinzione del reato che ne consegue, è necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell’avvenuta ricusazione, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa, nel merito, dell’imputato.
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 150/2022
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per ipoteticità della questione e per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen. Seppure, nel caso di specie, l'assenza del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio non sia giustificata da un impedimento a comparire o da gravi difficoltà, e sarebbe risolvibile tramite l'accompagnamento coattivo, con un sacrificio "non grave" delle sue ragioni, tale sacrificio è proprio ciò che il rimettente mira ad evitare con la questione sollevata.
sentenza 92/2018massima n. 40173 Riguarda ancheart. 398 Codice di procedura penale
Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di minorenne - Mancata comparizione dovuta a situazione di disagio del minore che ne compromette il benessere - Possibilità di delegare l'incidente probatorio al giudice delle indagini preliminari nel cui circondario il minore risiede - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi convenzionali a tutela del "benessere" del minore - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo - degli artt. 398, comma 5, e 133 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, quando la mancata comparizione del minore chiamato a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio sia dovuta a «situazioni di disagio che ne compromettono il benessere», alle quali sia possibile «ovviare» esaminandolo presso il tribunale del luogo della sua dimora, il giudice competente, anziché disporre l'accompagnamento coattivo, possa ritenere giustificata la mancata comparizione e delegare l'incidente probatorio al GIP nel cui circondario il minore risiede. Il sistema processuale vigente offre al giudice un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza, a fronte del quale deve escludersi l'asserita necessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato dal rimettente. Peraltro, la pretesa di delegare l'incombenza al GIP del luogo di residenza del minore si rivela affatto eccentrica rispetto alle norme convenzionali evocate, cui risulta del tutto indifferente presso quale giudice la testimonianza venga assunta. Nella materia penale sussiste un particolare collegamento tra le regole sulla competenza territoriale e il principio del giudice naturale, in ragione della "fisiologica" allocazione del processo penale nel locus commissi delicti, cosicché qualsiasi istituto processuale che producesse l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto, giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati, la cui sede, di massima, è anche quella più idonea all'accertamento del fatto, in particolare nella prospettiva di una più agevole e rapida raccolta del materiale probatorio. ( Precedente citato: sentenza n. 168 del 2006 ).
sentenza 92/2018massima n. 40175 Riguarda ancheart. 398 Codice di procedura penale