Art. 133 c.p.p.Accompagnamento coattivo di altre persone

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Se il testimone, il perito, ((la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,)) il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Testo vigente dal 14 luglio 2009 al 30 dicembre 2022 · versione 170 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art133 · fonte su Normattiva