Art. 143 c.p.p. — Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
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L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. L'interprete e' nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. La prestazione dell'ufficio di interprete e' obbligatoria.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 2 aprile 2014 · versione 0 su Normattiva