Art. 334 — Incapacita' o incompatibilita' dell'interprete
Oltre i casi d'incapacita' o d'incompatibilita' dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non puo' prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva