Art. 148 c.p.p. — Organi e forme delle notificazioni
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Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. Il giudice, ove ne ravvisi la necessita', puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. Gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva