Art. 168 c.p.p.Relazione di notificazione

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Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorita' o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art168 · fonte su Normattiva