Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, per non aver avuto conoscenza del procedimento - Mancata previsione della nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado - Mancata previsione che l'imputato possa avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen. - Ius superveniens che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
Riguarda ancheart. 175 Codice di procedura penaleart. 178 Codice di procedura penaleart. 603 Codice di procedura penaleart. 604 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO CHE HA ELETTO DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE - NOTIFICAZIONE IRRITUALE MA SENZA PREGIUDIZIO PER L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE NULLITÀ C.D. A REGIME INTERMEDIO ANZICHÉ DELLE NULLITÀ RELATIVE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI DELLA SPEDITEZZA, DELL'ECONOMIA E DELL'EFFICIENZA DEL PROCESSO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, poste in via subordinata, degli artt. 179 e 180 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.. E' condivisibile la premessa ermeneutica secondo la quale la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso in cui la notifica della citazione dell'imputato sia stata omessa, con la conseguenza che la notificazione irrituale, ma comunque atta a garantire la conoscenza dell'atto, ricade nel novero delle nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen.. Posto che nella specie la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio è stata irrituale, la sua nullità avrebbe dovuto essere dedotta, ex art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza di primo grado. Se tale nullità si fosse verificata nel giudizio, la relativa eccezione sollevata dinanzi alla Corte di assise di appello rimettente potrebbe dirsi tempestiva. Ma tale assunto, dato per presupposto dal giudice a quo , è tutto da dimostrare, poiché la notificazione del decreto che dispone il giudizio rappresenta un incombente anteriore e prodromico all'instaurazione del giudizio e la sua nullità deve essere eccepita nel giudizio di primo grado. Il risultato che la Corte rimettente vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua , la disciplina di cui all'art. 180 cod. proc. pen. con quella di cui all'art. 181, comma 3, dello stesso codice - declaratoria di inammissibilità per tardività dell'eccezione - appare già assicurato dall'art. 180 cod. proc. pen.
Riguarda ancheart. 180 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - CAPACITA' DEL GIUDICE - PREVISIONE CHE LE DISPOSIZIONI SULLA ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI ALLE SEZIONI NON ATTENGONO ALLA CAPACITA' DEL GIUDICE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI NULLITA' PER INOSSERVANZA DI TALI DISPOSIZIONI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacche' il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacita' del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarita' della funzione, il legislatore ha collegato la nullita' degli atti. Cio' non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non puo' fondare una valutazione di illegittimita' costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalita'. - Cfr., per l'affermazione che l'applicazione distorta delle norme non puo' essere apprezzata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, sentenze nn. 175/1997 e 40/1998, ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 33 Codice di procedura penaleart. 4 d.P.R. 449/1988art. 178 Codice di procedura penaleart. 3 d.P.R. 449/1988
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FACOLTA' DEL GIUDICE DI VERIFICARE ANCHE D'UFFICIO, PER INADEGUATA ENUNCIAZIONE DEL FATTO, LA VALIDITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E DI DICHIARARNE EVENTUALMENTE LA NULLITA' - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE AFFERMATA NEL CASO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - DENUNCIATO IMPEDIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - IRRAZIONALE DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE ALTRE IPOTESI IN CUI E' INVECE CONSENTITO DALLE STESSE NORME AL PRETORE DI ANNULLARE IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - IRRISOLTA INCERTEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE TRA DUE OPPOSTE INTERPRETAZIONI DELLE VICENDE PROCESSUALI - IMPLICITA DENUNCIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI ERRORE DI FATTO DELLA DECISIONE DELLA CASSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice rimettente, oltre a prospettare due opposte ipotesi interpretative delle vicende processuali sulle quali non opera una scelta lasciando incerta la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio principale, censura non tanto una interpretazione di diritto contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione, per lui vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., quanto un ritenuto errore di fatto della Corte stessa nell'identificazione di un atto (richiesta di rinvio a giudizio invece di decreto di citazione a giudizio), attribuendo quindi alla Corte costituzionale un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. red.: E.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 145 del 1994.
sentenza 44/1994massima n. 20708 Riguarda ancheart. 555 Codice di procedura penaleart. 180 Codice di procedura penale