Art. 184 c.p.p.Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

La nullita' di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni e' sanata se la parte interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. Quando la nullita' riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art184 · fonte su Normattiva