Art. 203 c.p.p. — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
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Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva