Art. 203 c.p.p.Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art203 · fonte su Normattiva