Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Prove - Registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale - Possibilità per il difensore dell'imputato di ottenerne la trasposizione su nastro magnetico dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che ha disposto la misura - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. In caso di incidente cautelare, il pubblico ministero può depositare, a supporto della richiesta di misura restrittiva della libertà personale, non le registrazioni ma solo i "brogliacci", ossia i verbali nei quali la polizia giudiziaria ha trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. In effetti, l'ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria: l'accesso diretto alle registrazioni può essere, infatti, necessario per valutare l'effettivo significato probatorio, perché la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perché risultano spesso rilevanti le pause, l'intonazione della voce etc.. In assenza della trascrizione di un perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero: la possibilità per quest'ultimo di depositare solo i brogliacci, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base della misura. La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti sono soddisfatti da una pronuncia di accoglimento limitata alla mancata previsione del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni e di estrarne copia. La soluzione riferita ad una procedura di deposito successiva all'esecuzione del provvedimento non è necessaria per la garanzia dell'interesse difensivo e si risolverebbe in una regola processuale nuova ed anomala. -Sul fatto che il diritto di accedere alle registrazioni debba concretarsi nella possibilità di ottenerne una copia v., citata, sentenza n. 192/1997.
Processo penale - Intercettazioni di comunicazioni tra presenti - Effettuazione esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della repubblica - Utilizzo degli impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Necessità di motivato provvedimento per insufficienza o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Mancanza del provvedimento di autorizzazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Denunciato vizio di eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità — prevede che non soltanto le intercettazioni telefoniche, ma anche quelle di comunicazioni tra presenti possano essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della Repubblica, salvo provvedimento motivato di deroga del pubblico ministero che — a fronte della insufficienza o inidoneità di detti impianti e dell’esistenza di eccezionali ragioni di urgenza — disponga il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Appare infatti coerente con il complessivo contesto normativo in cui la norma impugnata si inserisce, nonché con le finalità ispiratrici della legge delega, una sua interpretazione, quale quella che il giudice 'a quo' assume costituire "diritto vivente", che tenga conto: a) che le medesime esigenze di "controllo fattuale" dell'autorità giudiziaria sullo svolgimento delle operazioni sussistono, oltre che per le intercettazioni telefoniche, anche per le c.d. intercettazioni ambientali, per cui non può sostenersi che il legislatore delegante — nel prevedere l’individuazione degli impianti presso cui possono essere effettuate le intercettazioni "telefoniche" (direttiva di cui all'art. 2, n. 41, lettera d), invocata come norma interposta dal rimettente) — intendesse precludere, 'a contrario', al legislatore delegato di dettare regole in tema di localizzazione degli impianti utilizzabili anche in rapporto a forme di intercettazione, di nuova introduzione, diverse da quelle telefoniche; b) che la medesima direttiva va inoltre letta in correlazione, per un verso, con l’alinea dello stesso n. 41, che prefigurava il possibile ampliamento della disciplina delle intercettazioni a "conversazioni e altre forme di comunicazione", non preventivamente tipizzate dal legislatore delegante, e, per un altro verso, con la direttiva di cui alla lettera b), che conferiva al legislatore delegato ampio e generico mandato a predeterminare "le modalità delle intercettazioni". – Sul costante orientamento in forza del quale, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della delega, v., tra le tante, le richiamate sentenze n. 96/2001, n. 276, n. 292 e n. 415/2000 e l'ordinanza n. 259/2001. – Sulle "garanzie" richieste dall’art. 15, secondo comma, Cost., ai fini della limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, nel senso che tra di esse rientrano non solo quelle di ordine giuridico, ma anche quelle attinenti alla predisposizione dei servizi tecnici necessari affinché l’autorità giudiziaria possa controllare, anche di fatto, che si proceda "alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione", v. la citata sentenza n. 34/1973.
Processo penale - Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Mancata previsione della immediata verifica da parte del giudice, in sede di convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d’urgenza, ovvero di prima proroga dell’autorizzazione già data, della motivazione del provvedimento che dispone il compimento delle operazioni mediante impianti esterni alla procura della repubblica - Asserita violazione del principio del “buon governo” dell’amministrazione della giustizia nonché del sistema delle garanzie costituzionali per la limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni - Richiesta di manipolazione marcatamente creativa del vigente sistema processuale, peraltro palesemente inadeguata rispetto all’obiettivo invocato - Appartenenza della soluzione all’ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa - Limiti di conferenza, inoltre, del parametro evocato - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 15, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice – in sede si convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d’urgenza, ovvero di prima proroga dell’autorizzazione già data – possa verificare la conformità ai requisiti legali, indicati nella stessa norma, del provvedimento del pubblico ministero che dispone l’esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura della Repubblica. Non risulta violato, infatti, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione al quale è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale principio sia da riferire non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, che viene in rilievo nel caso in esame, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia. L’intervento invocato dal giudice ‘a quo’, inoltre, che richiede di introdurre, in via additiva, uno specifico meccanismo di controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, non solo implicherebbe una manipolazione del vigente sistema processuale a carattere “creativo”, peraltro palesemente inadeguato rispetto all’obiettivo invocato ed “eccentrico” rispetto alle linee del sistema, atteso che il sindacato sulla motivazione di un atto probatorio è tipicamente devoluto o all’organo dell’impugnazione ovvero a quello destinato a fruire del mezzo probatorio cui la motivazione si riferisce. Tuttavia, la soluzione di disciplinare diversamente la verifica dei presupposti di legittimità dell’intercettazione rispetto alla verifica dei presupposti di impiego di apparecchiature esterne rientra nell’ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa, a prescindere, inoltre, dai limiti di conferenza del parametro evocato. - V. ordinanze citate nn. 225/2003; 204 e 408/2001.
PROCESSO PENALE - PROVA PENALE - OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE - IMPIEGO DEGLI APPARATI ESISTENTI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI - DEROGHE CONSENTITE PER SOLE INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI IMPIANTI ED ECCEZIONALI RAGIONI DI URGENZA - SANZIONE DELLA INUTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DELLE INTERCETTAZIONI - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI PREVENTIVE, SACRIFICIO DELL’INTERESSE ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI REATI, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL’AZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, norma in forza della quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, e dell’art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3. Identica questione, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata dichiarata manifestamente infondata, sulla base del rilievo che l’avere il legislatore privilegiato, per l’effettuazione delle operazioni di intercettazione, l’impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari – dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l’uso di impianti esterni – non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata, escludendosi che rientri tra i compiti della Corte “inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento o, addirittura, il superamento delle originarie regole di cautela, trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore, al pari dello stabilire se la violazione delle regole in questione debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell’autorizzazione e all’esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ed escludendosi altresì che le disposizioni censurate incidano sull’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, limitandosi esse a stabilire le “garanzie tecniche” di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo, mentre non può istituirsi alcuna utile comparazione con la disciplina delle intercettazioni preventive, di cui all’art. 226 disp. att. cod. proc. pen., le quali, mirando non ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sono caratterizzate — proprio in relazione a tale diversità — da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore rispetto alle intercettazioni regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 266 e seguenti del codice di rito. - Sulla disciplina della localizzazione degli impianti per le intercettazioni telefoniche, v. le citate ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 209/2004.
Riguarda ancheart. 271 Codice di procedura penale
Processo penale - Mezzi di ricerca delle prove - Riprese visive o videoregistrazioni nei luoghi di privata dimora (indicati dall’art. 614 cod. pen.) - Mancata estensione della disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti - Prospettata irragionevole differenziazione di garanzie, con lesione della libertà domiciliare - Non fondatezza della questione - Opportunità di un riesame complessivo della materia da parte del legislatore.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e segnatamente, dell’art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all’ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi. Ed invero, il modello normativo evocato dal giudice 'a quo' come 'tertium comparationis' è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro. L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.
Riguarda ancheart. 267 Codice di procedura penaleart. 271 Codice di procedura penaleart. 266 Codice di procedura penaleart. 189 Codice di procedura penaleart. 269 Codice di procedura penaleart. 270 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI - UTILIZZAZIONE IN VIA ESCLUSIVA, SALVO DEROGA MOTIVATA, DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - PROSPETTATO ECCESSO DI DELEGA - RICHIESTA DI UN IMPROPRIO AVALLO ALL’INTERPRETAZIONE PRIVILEGIATA DAL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - prevedono che tutte le operazioni di intercettazione, e non soltanto quelle telefoniche, possano essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo motivato provvedimento di deroga del pubblico ministero, in ragione della insufficienza o inidoneità di detti impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e ciò a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni stesse. Il rimettente utilizza infatti il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo, in quanto propone la questione al scopo di ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione - ritenuta preferibile - mentre tale attività è rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati. - Per decisioni nello stesso senso, cfr., 'ex plurimis', le citate ordinanze n. 199, n. 233 e n. 351/2001.
Riguarda ancheart. 271 Codice di procedura penale
Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Garanzie - Utilizzazione, in via derogatoria, di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ovvero esterni agli uffici della procura della repubblica - Rilevato eccesso di delega, nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza. Tale scelta normativa, infatti, non è in contrasto con le disposizioni della legge delega, né costituisce una scelta arbitraria, in quanto è finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria e non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale, stabilendo le "garanzie tecniche" di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo. - In ordine al vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 96/2001 e n. 276/2000, n. 292/2000, n. 415/2000. - Sostanzialmente nello stesso senso, v. ordinanza n. 304/2000, sentenza n. 34/1973. M.R.
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PER CUI IL G.I.P. ABBIA AUTORIZZATO IL DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE DEL DEPOSITO ANCHE QUANDO IL P.M. ABBIA UTILIZZATO LE INTERCETTAZIONI PONENDOLE A BASE DI RICHIESTE AL G.I.P. - DENUNCIATA COMPROMISSIONE, A BENEFICIO DELLA SEGRETEZZA DELLE INDAGINI, DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO, DAL G.I.P. DOPO AVER GIA' PROVVEDUTO SULLA RICHIESTA DEL P.M. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Non e' consentito al giudice 'a quo' sollevare questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge della quale egli stesso abbia gia' fatto applicazione. Pertanto non puo' il G.I.P., riguardo a intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari, per le quali sia stato autorizzato il differimento del deposito, contestare (come nella specie) la legittimita' costituzionale della mancata previsione del deposito nell'ipotesi in cui il P.M. le abbia utilizzate a supporto di richieste al G.I.P., dopo che lo stesso G.I.P. abbia, su tali richieste, in base alle intercettazioni, provveduto alla emissione di una misura coercitiva.(Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 268, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 242/1990 e O. n. 243/1991.