Art. 278 c.p.p. — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
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Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione ((, della recidiva)) e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze ((...)) per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332)).
Testo vigente dal 23 agosto 1995 al 4 maggio 2001 · versione 59 su Normattiva