Art. 278 c.p.p. — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 1 marzo 1991. Leggi il testo vigente →
Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 1 marzo 1991 · versione 0 su Normattiva