Art. 278 c.p.p. — Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
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Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione ((...)) e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (( Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99 comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo)).
Testo vigente dal 1 marzo 1991 al 23 agosto 1995 · versione 13 su Normattiva