Art. 301 c.p.p. — Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
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Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292 comma 2 lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione. La rinnovazione e' disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. 55
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s. s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura."
Testo vigente dal 16 giugno 1994 al 23 agosto 1995 · versione 54 su Normattiva