Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati mancanti o impediti - Criteri per la sostituzione - Ritenuta assenza di criteri obiettivi e prefissati - Possibilità che vengano adottati provvedimenti del tutto discrezionali, oltreche' privi di motivazione - Ininfluenza come vizio della capacità del giudice - Lamentata, conseguente, violazione del principio del giudice naturale precostituito e del principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze della magistratura militare e della magistratura ordinaria - Non condivisibilita' della premessa interpretativa del rimettente - Operatività delle norme dell'ordinamento giudiziario comune anche per le applicazioni e supplenze dei magistrati militari - Non fondatezza della questione.
Diversamente da quanto opina il giudice rimettente, e in conformita' della interpretazione delle norme denunciate, seguita dal Consiglio della magistratura militare e confermata dal giudice della legittimita' - che si fonda sulla equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 - , deve ritenersi che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Pertanto cadono le censure mosse alla disciplina denunciata, sulla diversa premessa interpretativa che essa consenta provvedimenti di applicazione e sostituzione dei magistrati militari del tutto discrezionali e immotivati, in assenza di criteri obiettivi e predeterminati, risultandone quindi compromessi sia il principio della parita' di trattamento, rispetto alla disciplina prevista per i magistrati ordinari, sia il principio della precostituzione del giudice. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost. - Sul principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari, sentenze nn. 71/1995 e 52/1998. - Sulla ininfluenza, in sede di controllo della legittimita' costituzionale delle norme, di prassi interpretative contrarie rispetto al disegno normativo, sentenze nn. 468/1992 e 276/2000.
Riguarda ancheart. 7-bis r.d. 12/1941art. 1 legge 180/1981art. 97 r.d. 12/1941
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati - Assenza di criteri obiettivi e predeterminati - Ritenuta possibilità di adozione di provvedimenti discrezionali e privi di motivazione - Asserita incompatibilita' con il principio del giudice naturale e con il principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze per la magistratura militare, rispetto a quella stabilita per la magistratura ordinaria - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7'bis' e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133) e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati dei Tribunali militari del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza prevedere che si determinino nullita' per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacita' del giudice. Come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 392 del 2000 che - successivmaente alle attuali ordinanze di rimessione ha dichiarato non fondata identica questione - la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non puo' essere condivisa in quanto si deve ritenere che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, ivi comprese quelle che disciplinano le applicazioni o le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Pertanto, anche nell'ordinamento giudiziario militare, applicazioni e supplenze possono essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti e ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Precedente specifico: sent. n. 392 del 2000. L.T.
Riguarda ancheart. 7-bis r.d. 12/1941art. 97 r.d. 12/1941art. 1 legge 180/1981art. 97 legge 133/1998
PROCESSO PENALE - CAPACITA' DEL GIUDICE - PREVISIONE CHE LE DISPOSIZIONI SULLA ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI ALLE SEZIONI NON ATTENGONO ALLA CAPACITA' DEL GIUDICE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI NULLITA' PER INOSSERVANZA DI TALI DISPOSIZIONI - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacche' il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacita' del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarita' della funzione, il legislatore ha collegato la nullita' degli atti. Cio' non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non puo' fondare una valutazione di illegittimita' costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalita'. - Cfr., per l'affermazione che l'applicazione distorta delle norme non puo' essere apprezzata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, sentenze nn. 175/1997 e 40/1998, ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 179 Codice di procedura penaleart. 4 d.P.R. 449/1988art. 178 Codice di procedura penaleart. 3 d.P.R. 449/1988