Art. 339 c.p.p.Rinuncia alla querela

La rinuncia espressa alla querela e' fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione puo' anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identita' del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non e' sottoscritto dal dichiarante. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti. Con la stessa dichiarazione puo' essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art339 · fonte su Normattiva