Art. 372 c.p.p. — Avocazione delle indagini
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Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:
- a)in conseguenza dell'astensione o della incompatibilita' del magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
- b)il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). (( 1-bis. Il procuratore generale presso la corte d' appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi', con decreto motivato, l' avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall' art. 407, comma 2, lett. a), nonche' dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l' attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall' art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d' intesa con altri procuratori generali interessati))
Testo vigente dal 11 settembre 1991 al 22 novembre 1991 · versione 22 su Normattiva