Art. 310 — Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita' militare
Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorita' giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita' militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva