Art. 310Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita' militare

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorita' giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita' militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art310 · fonte su Normattiva