Art. 391-ter c.p.p.Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni

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(( La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, e' autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

  • a)la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
  • b)le proprie generalita' e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
  • c)l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
  • d)i fatti sui quali verte la dichiarazione. La dichiarazione e' allegata alla relazione. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 18 gennaio 2001 al 30 dicembre 2022 · versione 114 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391ter · fonte su Normattiva