Art. 394 c.p.p. — Richiesta della persona offesa
La persona offesa puo' chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva