PROCESSO PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - UTILIZZABILITA' NEL DIBATTIMENTO DELLE PROVE ASSUNTE CON L'INCIDENTE PROBATORIO SOLO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI I CUI DIFENSORI VI HANNO PARTECIPATO - FONDAMENTO E LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA NORMA.
La disposizione dell'art. 403 cod. proc. pen., che pone limiti alla utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio, costituisce sviluppo attuativo della direttiva n. 40 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, in tema di incidente probatorio, prevede l'obbligo di "garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate" (seconda subdirettiva); nonche', il divieto di "... utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare" (terza subdirettiva). Interpretando la 'ratio' di tali previsioni, il legislatore delegato ha, nell'art. 403 cod. proc. pen., esteso opportunamente il divieto di utilizzabilita' soggettiva a tutte le prove assunte senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad esse interessati, e, quindi, al di la' di quelle consistenti in dichiarazioni, le sole formalmente considerate dalla subdirettiva da ultimo citata. Che la norma del codice sia stata concepita in funzione della salvaguardia del contraddittorio, espressione del piu' generale diritto di difesa, si ricava del resto, oltre che dallo stretto collegamento tra le predette direttive della legge-delega, dall'esame sistematico di altre disposizioni collocate nel titolo VII del libro V del codice, fra cui, in particolare, l'art. 401, primo comma, che prevede la partecipazione necessaria all'udienza "del difensore della persona sottoposta alle indagini"; e dal sesto comma del medesimo articolo, che pone il divieto di "estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio", salvo, peraltro, quanto previsto dall'art. 402, che prevede la necessaria integrazione del contraddittorio in caso di formale richiesta di estensione dell'incidente ad altri soggetti interessati. La regola di inutilizzabilita' soggettiva implicata dall'art. 403 costituisce dunque una sanzione processuale per la violazione del principio del contraddittorio, in funzione del quale, come si esprime la Relazione al progetto preliminare del codice (p. 99), l'istituto dell'incidente probatorio e' stato "costruito", dal che consegue che la norma in questione in tanto puo' trovare applicazione in quanto non sia stato, nel concreto, assicurato il contraddittorio, che si traduce nella regola della partecipazione del difensore della persona sottoposta alle indagini all'assunzione della prova della cui utilizzazione si discute. - Cfr. S. n. 436/1990. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 403 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 401 Codice di procedura penaleart. 393 Codice di procedura penaleart. 402 Codice di procedura penaleart. 398 Codice di procedura penalee altri 1
PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - DESTINATARI - DIFENSORE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI PRELIMINARI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Benche' il richiamo dell'art. 395 cod. proc. pen. all'art. 393, e la lettera delle espressioni usate in quest'ultimo, specie se poste a raffronto con quelle dell'art. 396, facciano ritenere che la richiesta di incidente probatorio proposta dal P.M. debba essere notificata alla persona sottoposta alle indagini preliminari ma non al difensore, altri aspetti di ordine sistematico (operativita' in materia delle previsioni degli artt. 61, circa la estensione alla persona sottoposta alle indagini preliminari dei diritti e delle garanzie dell'imputato, e 99, primo comma, circa la estensione al difensore delle facolta' e diritti dell'imputato, se non riservati personalmente a quest'ultimo; la finalita' della notifica, di consentire alle parti di svolgere attivita' - come la presentazione di deduzioni, documenti ecc. - che sottendono un adeguato esercizio della difesa tecnica; gli spazi ristrettissimi consentiti in proposito, e la prescrizione da parte dello stesso art. 593, secondo comma, della indicazione, nella richiesta del P.M., anche dei difensori delle persone interessate) inducono a sicuro contrario avviso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 cod. proc. pen. del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura penaleart. 393 Codice di procedura penale