Art. 45 c.p.p.
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In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la liberta' di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002 · versione 0 su Normattiva