Art. 450 c.p.p. — Instaurazione del giudizio direttissimo
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Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare. Se l'imputato e' libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni. La citazione contiene i requisiti previsti ((dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f),)) con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche' la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. Il difensore ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024 · versione 282 su Normattiva