Art. 457 c.p.p.
Trasmissione degli atti
Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato e' trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva