Art. 496 c.p.p. — Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove
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L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022 · versione 0 su Normattiva