Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Condizione per l'ammissione - Commissione di reati puniti, nel massimo, con la pena detentiva non superiore ai quattro anni - Conseguente esclusione dal beneficio dell'autore del reato di spaccio di lieve entità, a seguito dell'innalzamento della pena intervenuto con novella legislativa - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento nonché violazione del principio della finalità rieducativa delle pene -- Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Estraneità della disposizione censurata rispetto all'oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).
sentenza 48/2026massima n. 47298 Riguarda ancheart. 168-bis Codice penaleart. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Reato di "piccolo spaccio" (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) - Aumento del massimo edittale, introdotto con il c.d. "decreto Caivano" - Esclusione dall'elenco dei reati per i quali è possibile la citazione diretta a giudizio - Conseguente impossibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e violazione del principio di rieducazione della pena - Estraneità della disposizione censurata rispetto all'oggetto delle questioni sollevate e petitum eccedente rispetto alle censure proposte - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Padova e di Bolzano, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quest’ultima disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure proposte, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata, ma la preclusione alla messa alla prova che deriva dall’innalzamento del massimo edittale previsto per questo reato dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 123 del 2023, come conv. Quanto all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – cui l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. rinvia per estendere l’ambito di operatività della messa alla prova a taluni reati puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione per i quali si procede con citazione diretta – il petitum formulato dai rimettenti è invece eccedente rispetto alla portata delle questioni in quanto renderebbe applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024 - mass. 46099; S. 12/2024; S. 223/2022 - mass. 45134; S. 145/2021 - mass. 44013).
sentenza 90/2025massima n. 46831 Riguarda ancheart. 73 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Processo penale - Limitazione dei casi di citazione diretta in giudizio, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen., alle contravvenzioni ovvero ai delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva - Necessità, negli altri casi, di procedere all'udienza preliminare - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi della ragionevole durata del processo e del buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di un intervento manipolativo di sistema, estraneo all'ambito della giustizia costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale e dell'art. 550, comma 1, stesso codice. Il rimettente, infatti, viene, in sostanza, a chiedere di sopprimere l'istituto del'udienza preliminare, così invocando un intervento manipolativo di sistema estraneo all'ambito della giustizia costituzionale. Sul punto v., citate, ex plurimis , sentenza n. 175/2004, ordinanze n. 359/2004 e n. 305/2001.
Riguarda anche