Art. 550 c.p.p.Casi di citazione diretta a giudizio

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Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, ((o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva)). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 2 La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

  • a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
  • b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
  • c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  • d)violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  • e)rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  • f)furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
  • g)ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Testo vigente dal 8 giugno 2000 al 25 marzo 2016 · versione 109 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art550 · fonte su Normattiva