Art. 559 c.p.p. — Dibattimento
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Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non e' trasmesso al pretore a norma dell'articolo 558 comma 1.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva