Ordinanza n. 8/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 83Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83,
quinto comma, dello stesso codice, come modificato dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 453 del 1992, promosso con ordinanza
emessa il 19 febbraio 1993 dal Pretore di Lecce nel procedimento
penale a carico di Vantaggiato Rosato, iscritta al n. 239 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di
omicidio colposo, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 19 febbraio
1993, ha sollevato, su eccezione della parte civile costituita,
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 558, secondo
comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 83,
quinto comma, dello stesso codice, "come modificato" dalla sentenza
costituzionale n. 453 del 1992, perché il termine minimo di cinque
giorni dalla data dell'udienza per la notifica della citazione alla
persona offesa nel procedimento davanti al pretore sarebbe talmente
esiguo da precludere a questa l'esercizio del diritto sia di
costituirsi parte civile sia di citare il responsabile civile;
che il giudice a quo, pur evocando la decisione di questa Corte
con la quale la medesima questione è già stata dichiarata
inammissibile, ritiene "opportuno" riproporla perché sempre la
sentenza n. 453 del 1992, nel dichiarare - contestualmente
all'inammissibilità delle censure concernenti l'art. 558, secondo
comma - anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, quinto
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al
pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555,
terzo comma, dello stesso codice, ha ribadito che l'art. 24 della
Costituzione resterebbe vulnerato tutte le volte in cui venga
concesso all'interessato un termine così breve per far valere un
diritto da renderne concretamente impossibile l'esercizio;
che, inoltre, sempre a seguito della sentenza n. 453 del 1992 e
della dichiarazione d'illegittimità in essa contenuta, risulterebbe
compromesso il rispetto, da parte della norma denunciata, dell'art. 3
della Costituzione sotto un duplice profilo: in primo luogo, per
l'irragionevole disuguaglianza del trattamento riservato alla persona
offesa dal reato rispetto a quello riservato al responsabile civile
che ha acquisito la possibilità di usufruire del termine di almeno
quarantacinque giorni tra la notificazione della citazione e la data
fissata per l'udienza, una disuguaglianza ancor più accentuata solo
considerando che nel procedimento davanti al tribunale, stando alle
statuizioni contenute nella sentenza interpretativa di rigetto n. 430
del 1992, tutte le parti possono utilizzare il medesimo termine
minimo per comparire; in secondo luogo, per l'identità del regime
istituito relativamente al termine per la comparizione in giudizio
nel procedimento pretorile fra l'imputato ed il responsabile civile,
un'assimilazione da ritenere irragionevole considerando che il lungo
termine di quarantacinque giorni è concesso all'uno al solo scopo di
assicurargli lo spatium deliberandi necessario per esercitare la
facoltà di scegliere uno dei riti di deflazione del dibattimento,
scopo, ovviamente, non riferibile al responsabile civile;
che nel presente giudizio non si è costituita alcuna delle
parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che questa Corte, con la più volte richiamata
sentenza n. 453 del 1992, ha già dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel
procedimento davanti al pretore, "limita a soli cinque giorni
precedenti l'udienza dibattimentale la citazione della persona offesa
anche per ciò che concerne la ritualità della chiamata in giudizio
del responsabile civile";
che in tale statuizione, pur dandosi atto "che, nell'ambito del
processo pretorile, il termine minimo di cinque giorni dalla data
fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa
può in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi
parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del
responsabile civile", si ritenne preclusa dall'"assenza di un tertium
comparationis ricavabile dal sistema" qualsiasi decisione
manipolativa in grado di pervenire ad "una soluzione
costituzionalmente obbligata", così da fronteggiare le ipotizzate
incongruenze derivanti dall'applicazione della norma sottoposta a
censura;
che, più in particolare, si ravvisò l'assoluta impossibilità
di un intervento della Corte tale da incidere sul vigente assetto
normativo in modo da equiparare la posizione della persona offesa a
quella dell'imputato, non soltanto per la diretta interferenza del
termine minimo di quarantacinque giorni di cui all'art. 555, terzo
comma, del codice di procedura penale con la scelta, riservata solo a
quest'ultimo, di utilizzare i riti di deflazione del dibattimento, ma
anche per la diversità delle situazioni poste a raffronto, in quanto
"non rivestendo ancora la persona offesa" nel procedimento pretorile
- ove è assente l'udienza preliminare - la qualità di parte,
"l'applicazione ad essa dello stesso termine assegnato all'imputato
comporterebbe l'operatività", questa volta davvero irragionevole,
"di un identico regime rispetto a situazioni non omogenee";
che nella medesima pronuncia fu pure preso in considerazione "il
ricorso al termine previsto per la persona offesa dal reato nel
procedimento davanti al tribunale ed alla corte di assise (esteso, in
via interpretativa, al responsabile civile dalla sentenza n. 430 del
1992)", ma la soluzione fu anch'essa ritenuta non perseguibile
"perché tale termine finirebbe con l'interferire, travolgendola, con
la duplicità dei termini previsti dall'art. 555, con conseguenti
riverberi sull'intero assetto normativo collegato alla citazione
delle parti nel processo pretorile";
che nessun ulteriore contributo arreca, ai fini di una
rimeditazione in ordine al precedente decisum, il richiamo alla
intervenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.
83, quinto comma, del codice di procedura penale, sia perché,
essendo essa contenuta nella stessa sentenza n. 453 del 1993, tale
statuizione risulta ora evocata in modo improprio oltre che del tutto
esorbitante dal dovere di ottemperanza alle pronunce costituzionali
cui il rimettente è tenuto, avendo già questa Corte proceduto ad un
esame comparativo della posizione della persona offesa e della
posizione del responsabile civile ai fini della verifica di
legittimità delle norme di cui è stata contestata la conformità
alla Costituzione e che il giudice a quo non ha certo il potere di
rimettere in discussione, sia perché l'intervenuta parificazione dei
termini di comparizione relativamente all'imputato ed al responsabile
civile è vicenda assolutamente irrilevante nel processo ove è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale sottoposta ora
al vaglio della Corte;
che, quindi, "poiché le soluzioni possibili al fine di porre
rimedio al regime predisposto dall'art. 558, secondo comma, del
codice di procedura penale, si profilano come discrezionali, va
ribadito che "la scelta del termine congruo per la citazione della
persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza
di questa Corte, dovendo essere affidata al legislatore" (v., ancora,
sentenza n. 453 del 1992);
che, oltre tutto - anche allo scopo di assicurare un esito
normativo a talune decisioni di inammissibilità pronunciate da
questa Corte nelle quali veniva segnalato come solo il legislatore
potesse intervenire rispetto a situazioni di dubbia legittimità
costituzionale - un'iniziativa legislativa risulta essere stata già
avanzata, avendo il Ministro di Grazia e Giustizia presentato il
disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in
materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI
legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il
18 marzo 1993), con il quale è stato in gran parte ridisegnato il
procedimento davanti al pretore contemplato dal vigente codice di
rito, sulla base di "una profonda riflessione sul complesso di tale
procedimento" riguardo al quale è risultata "insufficiente una
revisione che si limiti ad aggiustamenti e correttivi" (v. Relazione
al detto disegno di legge n. 1087);
che, più in particolare, nell'ambito di una simile
rivisitazione del procedimento in esame ha trovato posto una
complessiva riformulazione del regime dei termini per comparire -
attraverso la parificazione dei termini stessi, adesso diversamente
articolati in relazione alle varie parti private - prevedendosi (art.
3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556,
557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto è
notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa
almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio";
che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 83, quinto comma, dello
stesso codice, quale risultante dalla sentenza costituzionale n. 453
del 1992, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Lecce
con ordinanza del 19 febbraio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte