Art. 6 c.p.p. — Competenza del tribunale
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Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. (( 2. Il tribunale e' altresi' competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335))
Testo vigente dal 12 maggio 1990 al 21 marzo 1998 · versione 4 su Normattiva