Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q, d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente di cui all'art. 3-bis d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Giudizio di sussistenza della “scarsa rilevanza” del fatto - Sindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 si applica all'illecito disciplinare di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito dei provvedimenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del medesimo d.lgs.), qualora, ferma restando la sussistenza del fatto materiale, le modalità della condotta e della consumazione della violazione del dovere gravante sul magistrato non comportino la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e non abbiano compromesso l'immagine esterna del magistrato medesimo, il quadro dei valori che ne qualificano la funzione e il prestigio dell'ordine giudiziario, inteso nella sua globalità; la valutazione della sussistenza della "scarsa rilevanza" del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto tale clausola generale, appartiene al giudizio di diritto ed è, dunque, suscettibile di verifica in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare che, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva, da un lato, valorizzato il numero, l'entità, la frequenza e la gravità dei ritardi al fine di escluderne la giustificabilità e, dall'altro, aveva riconosciuto l'esimente facendo apoditticamente riferimento alla "non abnormità" dei ritardi stessi, dando rilievo ad indici sintomatici estranei ai fatti addebitati, dai quali non era desumibile la mancata lesione al bene tutelato).
Cass. civ. n. 34870/2025Sez. URv. 677130-01
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 109/2006art. 3 d.lgs. 109/2006
Precedenti: 617113-01, 660878-02, 650468-01, 668736-03
Impugnazione di sentenza penale per i soli interessi civili - Valutazione di “non inammissibilità” della Sezione penale della Corte di cassazione - Successiva prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi alla Sezione civile - Art. 573, comma 1-bis, c.p.p. - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
Cass. civ. n. 4944/2026Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 25 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 117 Costituzioneart. 573 Codice di procedura penale
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Sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. – Ricorso per cassazione – Proponibilità, anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 159, ultimo comma, cod. pen., per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – Sussistenza.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.
Cass. pen. n. 5847/2025Sez. Udocumento ufficiale Riguarda ancheart. 420-quater Codice di procedura penaleart. 159 Codice penale
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).