Art. 629 c.p.p. — Condanne soggette a revisione
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E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 29 giugno 2003 · versione 0 su Normattiva