Art. 629 c.p.p. — Condanne soggette a revisione
E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,)) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
Testo vigente dal 29 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 136 su Normattiva