Ordinanza n. 233/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 631
cod. proc. pen. (Incidenti di esecuzione - impugnabilità della
decisione) e dell'art. 501 bis cod. pen. (Manovre speculative su merci)
promossi con quattro ordinanze emesse 1'8 marzo 1980 dal Pretore di
Roma, iscritte ai nn. 290, 291, 292 e 293 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Roma ha con quattro ordinanze di
identico contenuto sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis c.p., in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost.; che, come risulta dall'ordinanza di
rinvio, detti incidenti sono stati promossi nel corso di un
procedimento penale istruito dal giudice a quo nei confronti di tale
Pantanella Francesco, imputato del delitto previsto dall'art. 501 bis
c.p. (Manovre speculative su prodotti di prima necessità), per aver
egli applicato a numerosi suoi inquilini un canone locatizio superiore
a quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392; che il Pretore
sequestrava gli appartamenti e i documenti relativi ai contratti di
locazione, nominando custode giudiziario un ufficiale dei vigili
urbani; che, raccolta la spontanea testimonianza del segretario
provinciale del SUNIA, il quale aveva denunciato l'esistenza di molti
altri appartamenti rimasti vuoti ed inutilizzati, il Pretore disponeva
anche il sequestro di questi appartamenti, e nominava custode il
Sindaco di Roma, con l'incarico di darli in locazione; che l'incidente
di esecuzione, nel frattempo sollevato da uno degli imputati, veniva
risolto dalla Corte di Cassazione con sentenza 18-28 maggio 1979, la
quale annullava il decreto di sequestro degli appartamenti ed estendeva
d'ufficio la decisione nei confronti degli altri coimputati, annullando
i sequestri relativi ai rispettivi appartamenti; che la Corte di
Cassazione non ravvisava nei fatti alla base di quel giudizio gli
estremi né del delitto contestato, né di qualsiasi altro reato; che
in esecuzione di tale pronunzia tutti gli appartamenti venivano
restituiti ai rispettivi proprietari liberi da persone e da cose;
ritenuto poi che:
1) il Pretore di Roma censura l'art. 631 c.p.p. traendo spunto dal
fatto che, nel giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione ex art.
631 c.d.p. in relazione al sopra ricordato decreto di seguestro, tale
Corte ha ritenuto la propria competenza a rilevare eventuali
difformità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata,
sia pur nei limiti di un sommario esame del caso ad essa sottoposto: il
Pretore deduce infatti che la disposizione attributiva di una simile
competenza implica una "sottrazione al giudice naturale precostituito
per legge", e la conseguente violazione dell 'art. 25 Cost.;
2) l'art. 501 bis del c.p. è denunziato in quanto le manovre
speculative che esso incrimina si riferiscono, a giudizio della Corte
di Cassazione, ai beni mobili e non anche ai beni immobili, rimanendo
con ciò escluso che la casa di abitazione possa essere definita come
un prodotto di prima necessità, sebbene una perizia disposta dal
giudice a quo, prima che intervenisse l'anzidetto provvedimento della
Corte di Cassazione sull'incidente di esecuzione, offra argomenti per
l'opposta conclusione (il mercato delle locazioni è praticamente
scomparso; nelle locazioni è concentrata la tendenza dei proprietari a
riacquistare la disponibilità dell'immobile locato; è in atto una
strategia della proprietà edilizia e del settore produttivo, intesa a
contrastare il regime locativo fissato dalla legge e a riassorbire nel
mercato la massiccia quantità di abitazioni rimasta invenduta). Posto
così che le manovre speculative in discorso non sono incriminate,
mentre lo sono analoghe speculazioni su altri beni, il Pretore delinea
la lesione sia del principio di eguaglianza, sia dei limiti posti
rispettivamente dagli artt. 41 e 42 Cost. al diritto di proprietà e
alla iniziativa economica privata;
ritenuto infine che nel presente giudizio si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale deduce, prima ancora che
l'infondatezza, l'inammissibilità dell'una e dell'altra questione, per
le seguenti considerazioni:
a) la questione concernente l'art. 631 c.p.p. sarebbe irrilevante
perché, come si legge nella stessa ordinanza di rimessione, il
giudizio è stato definito con sentenza non soggetta ad alcuna
impugnazione, né ad alcun sindacato da parte del giudice a quo; la
norma denunziata si limita, d'altra parte, a prevedere
l'impugnabilità, con ricorso per Cassazione, dell'ordinanza che decide
sull'incidente di esecuzione: il giudice precostituito per legge è
dunque, nella specie, proprio la Corte di Cassazione; la questione,
prospettata in relazione alla presunta lesione dell'art. 25, concerne
invece i limiti del ricorso entro i quali deve svolgersi l'indagine a
detta Corte rimessa (limiti che, nel silenzio della disposizione in
esame, sarebbero quelli previsti in via generale nell'art. 524 c.p.p.):
e comunque si tratta di un problema che esula dalla cognizione del
giudice costituzionale;
b) irrilevante, del pari, sarebbe la questione che ha per oggetto
l'art. 501 bis c.p., dal momento che si chiede alla Corte di
pronunziare una sentenza la quale avrebbe effetti pregiudizievoli per
il reo nel caso di specie, o, addirittura, estenderebbe la censurata
previsione incriminatrice "fino a farle ricomprendere la condotta
dell'imputato", che il Pretore deve giudicare, laddove tale risultato
si assume precluso dai precetti dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione e degli artt. 1 e 2 c.p.;
considerato che l'una e l'altra questione sono ad avviso di questa
Corte inammissibili, e precisamente che:
a) la questione concernente l'art. 631 c.p.p. è irrilevante, in
quanto essa ha per oggetto una disposizione di legge diversa da quella
che il Pretore di Roma assume come regolatrice della specie e che, del
resto, egli stesso ha autonomamente denunziato nel promuovere l'altro
incidente di costituzionalità: mentre non compete a questa Corte di
indagare se e come la pronunzia resa ex art. 631 c.p.p. dalla Corte di
Cassazione possa incidere sui provvedimenti riservati al Pretore di
Roma nel giudizio a quo;
b) irrilevante è anche la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 501 bis c.p. Se la disposizione censurata è intesa nel senso
che le manovre speculative su merci, ivi tipizzate nel primo e nel
secondo comma, non includono il comportamento del giudicabile nella
specie - e tale è il presupposto da cui muove il Pretore di Roma, per
denunziare la violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. - una eventuale
pronuncia di accoglimento della questione avrebbe come conseguenza
quella di dar vita ad una norma incriminatrice: laddove la previsione
di nuove fattispecie penali, come eccepisce l'Avvocatura, è riservata
al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis
c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost. dal
Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte