Art. 634 c.p.p.Declaratoria d'inammissibilita'

Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. ((In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11)).

Testo vigente dal 10 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art634 · fonte su Normattiva