Art. 657-bis c.p.p.Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca

1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda

Testo vigente dal 19 ottobre 2021, tuttora in vigore · versione 269 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art657bis · fonte su Normattiva