Art. 80 c.p.p.Richiesta di esclusione della parte civile

Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta e' proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art80 · fonte su Normattiva