titolo II — NOTIZIA DI REATO
- Art. 330 — Acquisizione delle notizie di reato
- Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
- Art. 332 — Contenuto della denuncia
- Art. 333 — Denuncia da parte di privati
- Art. 334 — R e f e r t o
- Art. 334-bis — (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte
- Art. 335 — Registro delle notizie di reato
- Art. 335-bis — (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi)
- Art. 335-ter — (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini)
- Art. 335-quater — Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato
- Art. 335-quinquies — Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione