capo III — ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
- Art. 496 — Ordine e modalità dell'assunzione delle prove
- Art. 497 — Atti preliminari all'esame dei testimoni
- Art. 498 — Esame diretto e controesame dei testimoni
- Art. 499 — Regole per l'esame testimoniale
- Art. 500
- Art. 501 — Esame dei periti e dei consulenti tecnici
- Art. 502 — Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
- Art. 503 — Esame delle parti private
- Art. 504 — Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
- Art. 505 — Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
- Art. 506 — Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
- Art. 507 — Ammissione di nuove prove
- Art. 508 — Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
- Art. 509 — Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
- Art. 510 — Verbale di assunzione dei mezzi di prova
- Art. 511 — Letture consentite
- Art. 511-bis
- Art. 512 — Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 512-bis
- Art. 513 — Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
- Art. 514 — (Letture vietate)
- Art. 515 — Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento