Art. 21 codice privacy — Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2003 al 7 aprile 2012. Leggi il testo vigente →
Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 7 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva